Art. 10. Prova facoltativa in lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese, ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d). 2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine del colloquio. 3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 0,8 trentesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,5 trentesimi. 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.