Art. 10.

                Prova facoltativa in lingua straniera

    1.  I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle
prove  concorsuali  di  sostenere  una prova facoltativa orale in una
lingua  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  o
portoghese,  ad esclusione della lingua prescelta per il colloquio di
cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d).
    2.  L'eventuale  prova  facoltativa  orale in lingua straniera e'
sostenuta dai candidati al termine del colloquio.
    3.  Per  tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino a 0,8
trentesimi,   purche'   raggiunga   la   sufficienza  di  almeno  0,5
trentesimi.
    4.  Il  punteggio  attribuito  per  la prova facoltativa orale in
lingua  straniera  si  aggiunge  alla votazione complessiva riportata
nelle  prove  obbligatorie,  sempre  che  il  candidato sia risultato
idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2.