Art. 11.

Voto  finale  delle  prove  d'esame e formazione della graduatoria di
                               merito

    1.  La  votazione  complessiva  e'  determinata dalla somma della
media  dei  voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente
art. 8,   e  della  votazione  ottenuta  nel  colloquio,  di  cui  al
precedente  art. 9.  Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi
conseguiti   nell'eventuale   prova   facoltativa   orale  in  lingua
straniera, di cui al precedente art. 10.
    2.  Il  punteggio  ottenuto  nel  test di preselezione, di cui al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    3.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.