Art. 11. Voto finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 8, e della votazione ottenuta nel colloquio, di cui al precedente art. 9. Al voto del colloquio sono aggiunti i trentesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 10. 2. Il punteggio ottenuto nel test di preselezione, di cui al precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 3. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale conseguito da ciascun candidato.