Art. 13.

          Presentazione dei titoli di riserva e preferenza

    1.  Entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale con
esito  positivo,  i  candidati  che abbiano superato le prove d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far pervenire al Ministero degli
affari  esteri  -  Direzione  generale  per il personale - Ufficio V,
concorso  C1,  -  «funzionario  tecnico  aggiunto  per  i  servizi di
informatica,   telecomunicazioni   e   cifra»   -   00194   Roma,  la
documentazione  in carta semplice attestante il possesso di eventuali
titoli  di  riserva  e/o, a parita' di merito, di preferenza previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e  successive modifiche, citato nelle premesse. I suddetti titoli, di
cui   all'Allegato   2,   saranno  valutati  esclusivamente  se  gia'
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e purche' risulti dai
medesimi  il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    2.   Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso  in  cui
l'Amministrazione  degli  affari  esteri ne sia gia' in possesso o ne
possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche amministrazioni,
purche'  nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con
esattezza,   oltre   al   possesso  del  titolo,  anche  l'ufficio  e
l'Amministrazione   presso   cui   la   relativa   documentazione  e'
depositata.