Art. 14. Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il Direttore generale per il personale, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il Direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.