Art. 14.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

    1.  Il  Direttore  generale  per  il  personale,  riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto,   sotto   condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'immissione  nell'area funzionale C, posizione economica C1, profilo
professionale  di  «funzionario  tecnico  aggiunto  per  i servizi di
informatica,  telecomunicazioni  e  cifra»  degli Uffici centrali del
Ministero  degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed
Uffici  consolari,  le  graduatorie di merito dei candidati risultati
idonei   nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento  il
Direttore generale per il personale dichiara vincitori del concorso i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di merito tenuto
conto  delle  riserve  di posti e, a parita' di merito, dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.