Art. 17.

                         Norma di salvaguardia

    1.  Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili  le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10 gennaio   1957,   n. 3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  nonche'  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
      Roma, 17 maggio 2007
                  Il direttore generale per il personale: Massolo