Art. 17. Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 17 maggio 2007 Il direttore generale per il personale: Massolo