Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) uno  dei  seguenti  titoli di studio universitari conseguiti
secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  ai  sensi dell'art. 3 del
decreto n. 270/2004 citato nelle premesse:
        -  laurea  (L) appartenente alle classi 4; 8; 9; 10; 25; 26 e
32  di  cui  al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000;
        -   laurea   specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)
appartenente  alle  classi  4/S;  20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S;
29/S;  30/S;  31/S;  32/S;  33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S;
61/S  e 92/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000;
        -  qualsiasi  altra laurea resa equipollente alle predette da
provvedimenti normativi;
    oppure
      uno  dei  seguenti  titoli  di  studio  universitari conseguiti
secondo  l'ordinamento  didattico  previgente,  ai  sensi dell'art. 1
della legge 19 novembre 1990 n. 341:
        -  diploma  di  laurea  (DL) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso); matematica; fisica; informatica; statistica e informatica per
l'azienda  ovvero  altra  laurea  con  diploma di specializzazione in
informatica  conseguito al termine di un corso di studi di durata non
inferiore  a  due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
        - diploma universitario (DU) in ingegneria (qualsiasi tipo di
corso);  matematica;  informatica;  statistica  ed informatica per la
gestione   delle   imprese   e   statistica  ed  informatica  per  le
amministrazioni pubbliche.
        -  qualsiasi  altro  titolo  reso equipollente ai predetti da
provvedimenti normativi.
    In   tutti   i   casi  in  cui  sia  intervenuto  un  decreto  di
equipollenza,   sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  specificando gli estremi del provvedimento con apposita
dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
    Saranno   considerati   validi   altresi'   i  titoli  accademici
conseguiti  all'estero,  sempreche' gli stessi risultino riconosciuti
dal   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica
equipollenti  ad  uno  di  quelli sopraindicati. In questo caso sara'
cura  del  candidato  dimostrare la suddetta equipollenza mediante la
produzione del provvedimento che la riconosce.
    Il  candidato  in  possesso  di  titolo  accademico che sia stato
rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, sara' ammesso, purche' il
titolo  sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165.  Il candidato sara' ammesso con riserva alle
prove  di  concorso  anche  qualora tale decreto non sia stato ancora
emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione.
Si  precisa  che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente
alla partecipazione al presente concorso;
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
profilo  professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi
di    informatica,    telecomunicazioni    e   cifra»,   sia   presso
l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle
con  caratteristiche  di  disagio.  L'Amministrazione  ha facolta' di
sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in
base alla normativa vigente;
      d) godimento  dei  diritti  politici.  Non  possono accedere al
concorso  coloro  che  siano  stati  esclusi dall'elettorato politico
attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai
sensi  delle  corrispondenti  disposizioni  dei  contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
    2.  I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  stabilito  dal successivo art. 3 per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
    3.  E'  cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda
di   partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti  i
requisiti   di   ammissione   specificati   nel  bando  di  concorso.
L'Amministrazione  verifica  la  validita'  delle  domande solo prima
dello  svolgimento  delle  prove scritte e limitatamente ai candidati
che  hanno  superato  l'eventuale  test  di  preselezione,  di cui al
successivo  art. 6.  La  mancata  esclusione  dal  predetto  test non
costituisce,   percio',  garanzia  della  regolarita',  ne'  sana  le
irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.