Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti secondo l'ordinamento didattico vigente ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 270/2004 citato nelle premesse: - laurea (L) appartenente alle classi 4; 8; 9; 10; 25; 26 e 32 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000; - laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente alle classi 4/S; 20/S; 23/S; 25/S; 26/S; 27/S; 28/S; 29/S; 30/S; 31/S; 32/S; 33/S; 34/S; 35/S; 36/S; 37/S; 38/S; 45/S; 61/S e 92/S di cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000; - qualsiasi altra laurea resa equipollente alle predette da provvedimenti normativi; oppure uno dei seguenti titoli di studio universitari conseguiti secondo l'ordinamento didattico previgente, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341: - diploma di laurea (DL) in ingegneria (qualsiasi tipo di corso); matematica; fisica; informatica; statistica e informatica per l'azienda ovvero altra laurea con diploma di specializzazione in informatica conseguito al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; - diploma universitario (DU) in ingegneria (qualsiasi tipo di corso); matematica; informatica; statistica ed informatica per la gestione delle imprese e statistica ed informatica per le amministrazioni pubbliche. - qualsiasi altro titolo reso equipollente ai predetti da provvedimenti normativi. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all'istanza di partecipazione al concorso. Saranno considerati validi altresi' i titoli accademici conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica equipollenti ad uno di quelli sopraindicati. In questo caso sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Il candidato in possesso di titolo accademico che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, sara' ammesso, purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sara' ammesso con riserva alle prove di concorso anche qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, purche' sia stata attivata la procedura per tale emanazione. Si precisa che la suddetta equiparazione e' limitata esclusivamente alla partecipazione al presente concorso; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di «funzionario tecnico aggiunto per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra», sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; d) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. L'Amministrazione verifica la validita' delle domande solo prima dello svolgimento delle prove scritte e limitatamente ai candidati che hanno superato l'eventuale test di preselezione, di cui al successivo art. 6. La mancata esclusione dal predetto test non costituisce, percio', garanzia della regolarita', ne' sana le irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.