Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
    2.  L'Amministrazione  dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato,   l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti
prescritti,  nonche'  per la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.