Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata
con decreto del Direttore generale per il personale ed e' composta da
un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente   qualifica,   o  da  un  dirigente  di  I  fascia  od
equiparato,  con  funzioni  di  presidente,  e  da  due esperti nelle
materie oggetto del concorso.
    2.  Alla  commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti
per particolari materie.
    3.  Le  funzioni  di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero  degli  affari  esteri  appartenente all'area funzionale C,
posizione economica C2 o, in carenza, posizione economica C1.