Art. 6. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) informatica, telecomunicazioni e cifra; b) elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo); c) elementi di geografia politica ed economica; d) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; e) argomenti di attualita' e cultura generale; f) conoscenza ed uso della lingua italiana; g) conoscenza ed uso della lingua inglese. 2. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 200 candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di preselezione, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.