Art. 6.

                            Preselezione

    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie:
      a) informatica, telecomunicazioni e cifra;
      b) elementi    di    diritto    pubblico    (costituzionale   e
amministrativo);
      c) elementi di geografia politica ed economica;
      d) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
      e) argomenti di attualita' e cultura generale;
      f) conoscenza ed uso della lingua italiana;
      g) conoscenza ed uso della lingua inglese.
    2. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
    3.  Per  la  valutazione  delle  domande  a  risposta multipla si
adotteranno i seguenti punteggi:
      1 punto per ogni risposta esatta;
      -0,33 punti per ogni risposta errata;
      0  punti  per  ogni  risposta  nulla o per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
    4.  Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 200 candidati
che  abbiano ottenuto un punteggio minimo pari a 36 punti nel test di
preselezione,  purche'  soddisfino i requisiti di ammissione previsti
dal precedente art. 2.
    5.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.