Art. 7.

                            Prove d'esame

    1.  Le  prove  d'esame  consistono  in  due  prove  scritte ed un
colloquio,  come  da  allegato  programma che fa parte integrante del
presente   bando   (Allegato   1).   Esse  tendono  ad  accertare  la
preparazione  culturale,  la  maturita' e le attitudini operative del
candidato.
    2. I punteggi sono espressi in trentesimi.