Art. 7. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed un colloquio, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (Allegato 1). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, la maturita' e le attitudini operative del candidato. 2. I punteggi sono espressi in trentesimi.