Art. 9. Colloquio 1. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente articolo (informatica, telecomunicazioni e cifra e lingua inglese) nonche' su: a) elementi di diritto pubblico (costituzionale e amministrativo); b) elementi di geografia politica ed economica; c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo o portoghese di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera l). 2. Per superare il colloquio e' necessario conseguire una votazione di almeno 21/30. 3. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.