Art. 9.

                              Colloquio

    1.  Il  colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte
di cui al precedente articolo (informatica, telecomunicazioni e cifra
e lingua inglese) nonche' su:
      a) elementi    di    diritto    pubblico    (costituzionale   e
amministrativo);
      b) elementi di geografia politica ed economica;
      c) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
      d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo  o portoghese di cui al precedente
art. 3, comma 3, lettera l).
    2.  Per  superare  il  colloquio  e'  necessario  conseguire  una
votazione di almeno 21/30.
    3.  Al  termine  di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei
candidati   esaminati,   con   l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame.