Art. 8.
    L'importo netto delle borse di studio, stabilito nella seduta del
28 settembre 2006 dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, e' di
euro 950 mensili per il 2008 e di euro 1000 mensili dal 2009 e potra'
essere aggiornato negli anni successivi.
    Per  la  fruizione  delle  borse  di  studio il limite di reddito
personale  complessivo  annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche'   emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  avente  carattere
ricorrente  con  esclusione  di  quelli  aventi  natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva.
    Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche per periodi inferiori alla durata del corso stesso,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    I candidati, idonei nelle graduatorie di merito, che fruiscono di
assegni  di  ricerca,  qualora  non  figurino  tra  i vincitori, sono
ammessi in soprannumero.
    L'Universita'    garantisce   l'equiparazione   nel   trattamento
sanitario  agli  studenti  non  UE. La relativa spesa gravera', per i
dottorandi  borsisti, sulla borsa di studio e per i non borsisti, sul
budget della SAS.