Art. 8. L'importo netto delle borse di studio, stabilito nella seduta del 28 settembre 2006 dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, e' di euro 950 mensili per il 2008 e di euro 1000 mensili dal 2009 e potra' essere aggiornato negli anni successivi. Per la fruizione delle borse di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura avente carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per periodi inferiori alla durata del corso stesso, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi. I candidati, idonei nelle graduatorie di merito, che fruiscono di assegni di ricerca, qualora non figurino tra i vincitori, sono ammessi in soprannumero. L'Universita' garantisce l'equiparazione nel trattamento sanitario agli studenti non UE. La relativa spesa gravera', per i dottorandi borsisti, sulla borsa di studio e per i non borsisti, sul budget della SAS.