Art. 9. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di Euro 800,00 + Euro 90,00 di tassa regionale per il diritto allo studio universitario suddiviso: 1ª rata Euro 490,00 (all'atto dell'iscrizione); 2ª rata Euro 400,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno). I dottorandi titolari delle borse di dottorato di cui al precedente art. 10, nonche' i borsisti e gli idonei a borse di studio ERSU sono esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi.