Art. 9.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza e' di Euro 800,00 + Euro 90,00 di tassa regionale
per il diritto allo studio universitario suddiviso:
      1ª rata Euro 490,00 (all'atto dell'iscrizione);
      2ª rata Euro 400,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno).
    I  dottorandi  titolari  delle  borse  di  dottorato  di  cui  al
precedente art. 10, nonche' i borsisti e gli idonei a borse di studio
ERSU  sono  esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.