Art. 11.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
    Il  numero  delle  borse  di  studio  potra' subire un incremento
qualora,  prima  dell'immatricolazione  vengano  attivati nuovi posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni.
    L'eventuale incremento delle borse di studio verra' riportato sui
bandi  di  concorso  pubblicati  in  rete  o  distribuiti  presso  la
Segreteria della Scuola di dottorato.
    In  presenza  di  una  o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato,  o  finanziata  da  enti  esterni  la  attribuzione  delle
predette  borse  di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita  dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione
puo'  assegnare,  in  presenza  di  due borse complessive, di cui una
dell'ateneo  e  una  di  un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito  annuo  superiore  all'importo di Euro 13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del  superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa
di   studio   e'   di  Euro  10.561,54,  comprensivo  del  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo  pari  alla  meta'  della  durata  del  corso di dottorato di
ricerca.  Il  pagamento  della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate.
    Chi  abbia  avuto  una borsa di studio per un corso di dottorato,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.