Art. 4. Cittadini stranieri I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche a distanza decisa dalla commissione esaminatrice. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani, entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato. Tutti i cittadini stranieri dovranno trasmette alla Segreteria della Scuola di dottorato, via Orazio Raimondo n. 8, V piano, Stanza n. 565 - entro la data di scadenza del concorso la seguente documentazione: 1) il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio; 2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo. I cittadini stranieri che richiedono un posto in soprannumero dovranno presentare anche una certificazione che comprovi di poter ottenere entro l'immatricolazione una borsa di studio. La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata alla segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in cui il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini extracomunitari sia regolato da apposito accordo universitario internazionale nel quale sia stabilito che il valore legale del titolo sia certificato dalle parti contraenti. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato e successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali. La dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato se non richiesta entro trenta giorni dalla conclusione della procedura concorsuale.