Art. 4.

                         Cittadini stranieri

    I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in soprannumero
ai  corsi di dottorato potranno essere valutati sulla base dei titoli
trasmessi  in forma elettronica e di un colloquio o altra prova anche
a distanza decisa dalla commissione esaminatrice.
    I   cittadini   stranieri   dovranno  presentare  la  domanda  di
ammissione  con  la  stessa procedura on-line dei cittadini italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
    Tutti  i  cittadini  stranieri dovranno trasmette alla Segreteria
della  Scuola di dottorato, via Orazio Raimondo n. 8, V piano, Stanza
n. 565  -  entro  la  data  di  scadenza  del  concorso  la  seguente
documentazione:
      1)  il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e
legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio;
      2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo.
    I  cittadini  stranieri  che  richiedono un posto in soprannumero
dovranno  presentare  anche  una certificazione che comprovi di poter
ottenere entro l'immatricolazione una borsa di studio.
    La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata
alla  segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in
cui  il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini
extracomunitari   sia  regolato  da  apposito  accordo  universitario
internazionale  nel  quale  sia  stabilito  che  il valore legale del
titolo sia certificato dalle parti contraenti.
    I  cittadini  stranieri  sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione  al  concorso  solo se ammessi al corso di dottorato e
successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali.
    La  dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato se
non  richiesta  entro trenta giorni dalla conclusione della procedura
concorsuale.