Art. 6.

                         Prove di ammissione

    Le  prove  d'esame  sono  intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
    La  commissione  giudicatrice  dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio  massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
    L'idoneita'  al  concorso  si consegue con un punteggio minimo di
60/100.  Il  punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il
punteggio  di  ciascuna  prova  nel  caso  di  concorsi che prevedano
scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice.
    Se  l'esame  di  ammissione  prevede una prova scritta, la stessa
dovra'  essere  svolta in un'unica lingua stabilita dalla commissione
esaminatrice.   La   prova  orale  potra'  essere  svolta  in  lingue
differenti.  Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche
con  almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti
modalita':
      pubblicazione  sul  sito  internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati    di    ricerca   disponibile   al   seguente   indirizzo:
http://dottorati. uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario
prove).
    Qualora  il  concorso  preveda  il  tema  e  il colloquio la data
prevista   per   quest'ultimo   sara'  comunicata  dalla  commissione
giudicatrice  ai  candidati  il  giorno dello svolgimento della prova
scritta.  Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.