Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. quadriennio normativo 1998/2001, come modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002/2005, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro in prova, a tempo determinato per diciotto mesi, per le finalita' di cui al comma 5 del predetto art. 6 del CCNL 2002/2005, nella categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante tale periodo ciascuna delle parti puo' recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Tale periodo di prova non potra' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potra' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il vincitore chiamato in servizio, dovra', ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, indicati all'art. 3 del presente bando e precisamente: 1) data e luogo di nascita; 2) residenza; 3) codice fiscale; 4) cittadinanza; 5) godimento dei diritti politici; 6) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente concorso; 8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso; 9) requisiti specifici di servizio e professionali richiesti dal presente bando. Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue: di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovra' optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo; di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale. L'amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale. Qualora il vincitore sia affetto da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che tali minorazioni non riducano l'attitudine lavorativa del medesimo. Tale certificato medico dovra' essere prodotto di norma prima della stipula del contratto individuale di lavoro; qualora venga esplicitamente previsto dall'amministrazione di produrlo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di stipula del predetto contratto, la mancata presentazione del certificato stesso entro il succitato termine di trenta giorni comportera' l'immediata e automatica risoluzione del rapporto di lavoro senza diritto di preavviso, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato e giusti-ficato impedimento. L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovra' produrre tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione in base alla normativa vigente in materia. La mancata o incompleta consegna della documentazione suddetta, o l'omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano l'immediata risoluzione del contratto. La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.