Art. 10. 1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l'invito a produrli. 2. I documenti di cui agli articoli 8 e 9, ad eccezione dei punti 3 ed 8, debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.