Art. 2.
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
      a) i  magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito
la nomina a magistrato di tribunale;
      b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
      c) i   magistrati   militari   di   tribunale  e  i  magistrati
amministrativi;
      d) gli  avvocati  iscritti  nel  relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
      e) i   dipendenti   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche'  i  dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica muniti della laurea in
giurisprudenza  conseguita  al  termine  di un corso universitario di
durata  non  inferiore  a  quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti  alle  posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di   anzianita'   anche   complessiva  nella  qualifica  o  posizione
funzionale.
    Le  anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente,  prendendo  come  requisito  temporale minimo quello
piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.