Art. 6.
    1. Alla domanda devono essere allegati:
      1)  un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi  compiuti,  gli  esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati,  le  funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita'   (scientifica,   didattica,  pubblicistica)  eventualmente
esercitata;
      2)   certificato,   rilasciato  dalla  competente  universita',
attestante  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
      3)  copia  dello  stato matricolare civile a data recente per i
candidati  appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell'art. 2;
      4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli  avvocati  a  data  recente  per  i candidati appartenenti alla
categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2.
    2.  Verranno  comunque  prese  in considerazione le dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  notorio  previste dagli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la
facolta'  di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
    3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2   hanno  facolta'  di  esibire  i  propri  lavori  giudiziari,
corredati  di  dichiarazione  del competente ufficio di cancelleria o
segreteria  che  ne  attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
    4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta'  di  esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi  prestato,  corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo   dell'amministrazione   di   appartenenza,   che  ne  attesti
l'autenticita'.
    5.  Tutti  i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola  con  le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  I  candidati  che hanno inoltrato domanda di partecipazione a
precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare
riferimento  ai  titoli gia' presentati negli ultimi tre anni solari,
eccezion  fatta  per  lo stato matricolare che comunque deve essere a
data recente.
    7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.