Art. 6. 1. Alla domanda devono essere allegati: 1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata; 2) certificato, rilasciato dalla competente universita', attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea; 3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2; 4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale degli avvocati a data recente per i candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) dell'art. 2. 2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno facolta' di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticita'. 5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione a precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni solari, eccezion fatta per lo stato matricolare che comunque deve essere a data recente. 7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre amministrazioni.