Art. 4.

                              O n e r i

    Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese
di  missione.  I  predetti  componenti  sono  equiparati  ai fini del
trattamento, a dirigente di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della
legge  28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese
relative  a  viaggio  e  soggiorno del rappresentante designato dalla
Regione restano a carico della medesima.
    Gli  oneri  relativi  al  trattamento  di missione dei componenti
della commissione, valutati in Euro 2.000,00, graveranno sul capitolo
3125,  art. 3  allocato  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  della  salute  per  l'esercizio  2007  - U.P.B. 3.1.1.0. -
«Funzionamento».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 11 maggio 2007
                                               Il Ministro: Turco