Art. 4. O n e r i Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati ai fini del trattamento, a dirigente di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative a viaggio e soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati in Euro 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125, art. 3 allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2007 - U.P.B. 3.1.1.0. - «Funzionamento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2007 Il Ministro: Turco