Art. 4. O n e r i Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati ai fini del trattamento, a dirigente di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative a viaggio e soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della commissione, valutati in Euro 2.000,00, graveranno sul capitolo 3125, art. 3, allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2007 U.P.B. 3.1.1.0. - «Funzionamento». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 2007 Il Ministro: Turco