Art. 4.

                              O n e r i

    Ai componenti non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese
di  missione.  I  predetti  componenti  sono  equiparati  ai fini del
trattamento, a dirigente di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della
legge  28 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese
relative  a  viaggio  e  soggiorno del rappresentante designato dalla
Regione restano a carico della medesima.
    Gli  oneri  relativi  al  trattamento  di missione dei componenti
della commissione, valutati in Euro 2.000,00, graveranno sul capitolo
3125,  art.  3,  allocato  nello  stato di previsione della spesa del
Ministero  della  salute  per  l'esercizio  2007  U.P.B.  3.1.1.0.  -
«Funzionamento».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 11 maggio 2007
                                               Il Ministro: Turco