Art. 2. Requisiti specifici di ammissione Diploma di laurea in medicina e chirurgia. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'assunzione in servizio. Anzianita' di servizio di sette anni nel profilo per il quale e' indetta la selezione, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nel profilo a selezione e nella disciplina. I criteri per la valutazione dell'anzianita' di servizio utile per l'accesso alla selezione sono quelli previsti dagli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 come integrato dal decreto ministeriale sanita' n. 184 del 23 marzo 2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001. Nei certificati di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attivita'. Curriculum ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza, nonche' le attivita' di studio e direzionali organizzative. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica per l'incarico di Responsabile di struttura complessa si prescinde dal requisito della specifica attivita' professionale consistente in una casistica di specifiche esperienze ed attivita' professionali, da stabilirsi con decreto del Ministero della salute. Per quanto attiene l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del citato decreto del Presidente della Repubblica, si precisa che fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, l'incarico di dirigente con responsabilita' di direzione di struttura complessa e' attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire lo stesso nel termine e con le modalita' indicate nell'art. 15, comma 8 e art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 229/99. L'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo e' effettuato dalla commissione di esperti di cui all'art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 229/1999.