Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
    Iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici.  L'iscrizione  al
corrispondente  albo  professionale  di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  alla selezione, fermo restando
l'obbligo   dell'iscrizione   in   Italia  prima  dell'assunzione  in
servizio.
    Anzianita'  di servizio di sette anni nel profilo per il quale e'
indetta  la  selezione,  di  cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente  ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nel profilo
a selezione e nella disciplina.
    I  criteri  per  la valutazione dell'anzianita' di servizio utile
per l'accesso alla selezione sono quelli previsti dagli articoli 10 e
seguenti  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 come
integrato dal decreto ministeriale sanita' n. 184 del 23 marzo 2000 e
dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
Nei  certificati  di  servizio  devono  essere  indicate le posizioni
funzionali  o  le  qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attivita'.
    Curriculum  ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 484  del  10 dicembre  1997 in cui sia documentata una
specifica  attivita' professionale ed adeguata esperienza, nonche' le
attivita'  di studio e direzionali organizzative. Fino all'emanazione
dei  provvedimenti  previsti all'art. 6, comma 1 dello stesso decreto
del  Presidente  della  Repubblica  per l'incarico di Responsabile di
struttura  complessa  si  prescinde  dal  requisito  della  specifica
attivita'  professionale  consistente  in una casistica di specifiche
esperienze  ed attivita' professionali, da stabilirsi con decreto del
Ministero della salute.
    Per  quanto  attiene l'attestato di formazione manageriale di cui
all'art. 5,  comma 1,  lettera  d)  del citato decreto del Presidente
della  Repubblica,  si  precisa  che  fino all'espletamento del primo
corso  di  formazione  manageriale  di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 484/97, l'incarico di dirigente con
responsabilita'  di  direzione  di  struttura complessa e' attribuito
senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo
di  acquisire  lo  stesso  nel  termine  e  con le modalita' indicate
nell'art. 15,  comma  8  e  art. 16 quinquies del decreto legislativo
n. 229/99.
    L'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  presente articolo e'
effettuato dalla commissione di esperti di cui all'art. 15-ter, comma
2 del decreto legislativo n. 229/1999.