Art. 9.

                       Modalita' di selezione

    L'idoneita'  dei  candidati e' accertata dalla commissione di cui
all'art. 15-ter,  comma  2,  del decreto legislativo n. 229/99, sulla
base   di   un   colloquio   e   della   valutazione  del  curriculum
professionale.
    Prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum
la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle
specificita' del posto da ricoprire.
    Il  giudizio  riferito  al  curriculum  deve essere adeguatamente
motivato  in relazione agli elementi documentali che sono stati presi
in  considerazione e hanno contribuito a determinano, con particolare
riferimento   all'ultimo  decennio.  La  valutazione  del  curriculum
precede il colloquio.
    I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione, concernono
le  attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative con
riferimento:
      alla  tipologia  delle  istituzioni  in  cui  sono  allocate le
strutture  presso  le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
      alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue  competenze  con  le indicazioni di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
      alla  tipologia  qualitativa  e  quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
      ai  soggiorni  di  studio  o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      all'attivita'   didattica   presso   corsi  di  studio  per  il
conseguimento   del   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  owero  presso scuole per la formazione di personale
sanitario con l'indicazione delle ore annue di insegnamento;
      alla  partecipazione  a  corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondo  i  criteri  di cui
all'art. 9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 487/97,
nonche' alle pregresse idoneita' nazionali;
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente  pertinente alla
disciplina,    pubblicata    su   riviste   italiane   o   straniere,
caratterizzata  da  criteri  di  filtro nell'accettazione dei lavori,
nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica.
    Le  pubblicazione,  edite a stampa, vanno prodotte in originale o
in  copia  autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte
in  un  apposito  elenco  da  cui  risulti  il  titolo  e  la data di
pubblicazione,  la  rivista che l'ha pubblicata o la casa editrice e,
se fatta in collaborazione, il none dei collaboratori.
    Il   colloquio   e'  diretto  alla  valutazione  delle  capacita'
professionali   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento   delle  capacita'  gestionali  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    I   candidati   in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  saranno
convocati  per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata
a.r.,  spedita  almeno  venti  giorni  prima  della  data fissata per
l'espletamento dello stesso.
    La  commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum,   esplicita   la   sua   determinazione  in  un  giudizio
complessivo  motivato  con  particolare riferimento alla preparazione
professionale  e alla capacita' di direzione organizzativa pervenendo
alla  formulazione  di  un  giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita'
all'incarico.
    La    commissione    non   perverra',   ne'   direttamente,   ne'
indirettamente, alla formulazione di una graduatoria.