Art. 8.

           Formazione della graduatoria generale di merito

    La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria generale di
merito, ottenuta sommando i punteggi riportati, nella valutazione dei
titoli,  nelle  prove  scritte  e  nel  colloquio,  secondo  l'ordine
decrescente   della   votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato.
    L'Amministrazione,  con  decreto  del  direttore  amministrativo,
accertata  la  regolarita'  degli  atti  della  selezione, dichiara i
vincitori  della  selezione,  sotto  condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego.
    Il  predetto  decreto  di  approvazione  degli atti, con relativa
graduatoria,  sara'  pubblicato  all'Albo ufficiale di Ateneo nonche'
sul sito Internet, all'indirizzo www.univaq.it. Di tale pubblicazione
e'  data  notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  -  4ª serie  speciale  «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito ha una validita' temporale fissata in
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, salvo proroghe disposte ex lege.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.