Art. 10. Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, dovranno far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, terzo comma, del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti l'idoneita' fisica all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le funzioni del posto cui aspira. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, l'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.