Art. 10.

 Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori

    I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula
del   contratto   individuale   di  lavoro,  dovranno  far  pervenire
all'indirizzo  indicato  all'art. 3, terzo comma, del presente bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento   dell'apposita  comunicazione,  un  certificato  medico,
rilasciato  dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o
da  un  medico  militare  in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti  l'idoneita'  fisica  all'impiego;  qualora  il candidato sia
affetto  da  una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico
deve  farne  menzione  ed  indicare  che  non  sia  tale  da menomare
l'attitudine al servizio.
    Per  quanto  riguarda  i candidati disabili il certificato medico
deve  contenere,  oltre  ad  una  esatta descrizione delle condizioni
attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che
il  medesimo non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per
la  natura  ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo'
riuscire  di  danno  alla  salute ed alla incolumita' dei compagni di
lavoro  ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e'
compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
    L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Inoltre,  l'Amministrazione  ha  la facolta' di effettuare idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.