Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Al concorso sono ammessi a partecipare:
      a) i  dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
o,  se  in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso
le  scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   di   concerto   con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio,  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
      b) i  soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
e  strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo  di applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma  di  laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
      c) coloro   che   hanno   ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea;
      d) i  cittadini  italiani,  forniti  di idoneo titolo di studio
universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio continuativo per
almeno   quattro   anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1.   laurea   specialistica   (LS),   ora   denominata  «laurea
magistrale»  (LM)  ai  sensi  dell'art. 3  del  decreto  ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, appartenente ad una delle seguenti classi:
        finanza (19-S);
        relazioni internazionali (60-S);
        scienze dell'economia (64-S);
        scienze economico-aziendali (84-S);
        scienze per la cooperazione allo sviluppo (88-S);
        studi europei (99-S);
        giurisprudenza (22-S);
        teoria   e  tecniche  della  normazione  e  dell'informazione
giuridica (102-S);
        scienze della politica (70-S);
        scienze delle pubbliche amministrazioni (71-S);
        statistica economica, finanziaria ed attuariale (91-S);
        statistica per la ricerca sperimentale (92-S);
    ovvero  «diploma  di  laurea» (DL), conseguito secondo il vecchio
ordinamento,  in economia e commercio, giurisprudenza ed equipollenti
ovvero  altro  diploma di laurea la cui equiparazione alle suelencate
classi   di   lauree   specialistiche   e'  determinata  dal  decreto
Interministeriale  5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 agosto 2004, n. 196.
    Si  ritengono  equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di
studio   conseguiti   all'estero   riconosciuti  secondo  le  vigenti
disposizioni.   Sara'  cura  del  candidato  dimostrare  la  suddetta
equipollenza  mediante  l'indicazione degli estremi del provvedimento
che la riconosca.
    Per  gli  aspiranti  provenienti dall'ex carriera direttiva o che
appartengano  a  qualifiche  funzionali  corrispondenti, a seguito di
corso-concorso di preparazione per il reclutamento di impiegati della
ex  carriera  direttiva indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  -  che  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di
servizio  effettivo  nella  qualifica  -  e'  ammesso il possesso dei
diplomi  di  laurea  previsti  dalla  predetta  Scuola  superiore per
l'ammissione ai corsi-concorsi stessi.
      2.  cittadinanza  italiana (ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 174/1994 non si puo' prescindere dal
possesso della cittadinanza italiana);
      3. godimento dei diritti politici;
      4.   idoneita'  fisica  all'impiego.  L'Amministrazione  ha  la
facolta'  di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, in base alla normativa vigente.
    Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
      siano  stati  destituiti  o  dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
      siano  stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  al  concorso,  indicato  dal secondo comma del successivo
art. 3.