Art. 4.

                       Restituzione dei titoli

    Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana dell'avviso di cui al successivo
art. 9,  i  candidati  potranno  chiedere  all'ufficio  del Ministero
presso  il  quale  hanno  inoltrato  la  domanda di partecipazione al
concorso, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei
documenti presentati.