Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    Con     successivo     decreto     dell'Organo     di     governo
dell'Amministrazione,  in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
sara'  nominata  la  commissione esaminatrice, garantendo il rispetto
delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla  normativa
vigente.
    La  commissione  sara'  composta  da  un  presidente,  scelto tra
magistrati  amministrativi,  ordinari  o  contabili,  avvocati  dello
Stato,  dirigenti  di  prima  fascia,  professori  di prima fascia di
universita'  pubbliche  o  private designati nel rispetto delle norme
dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di  prima  fascia  di  universita'  pubbliche  o private, nonche' tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso;  le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario
appartenente all'area professionale C.
    La  commissione  potra' essere integrata da componenti esperti di
lingua inglese e di informatica.