Art. 6. Commissione esaminatrice Con successivo decreto dell'Organo di governo dell'Amministrazione, in armonia con quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente. La commissione sara' composta da un presidente, scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore e da due componenti, scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente all'area professionale C. La commissione potra' essere integrata da componenti esperti di lingua inglese e di informatica.