Art. 8. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Saranno valutati esclusivamente i titoli elencati in dettaglio nel curriculum vitae allegato alla copia cartacea della domanda di partecipazione, e che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 50. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) incarichi dirigenziali o | equiparati | fino ad un massimo di punti 25 --------------------------------------------------------------------- | punti 3 per anno o frazione di - presso il DT |anno --------------------------------------------------------------------- - presso l'ex Ministero del | tesoro, del bilancio e della | punti 2,50 per anno o frazione programmazione economica |di anno --------------------------------------------------------------------- - presso altre amministrazioni | pubbliche o altri enti ed | organismi nazionali ed | punti 2 per anno o frazione di internazionali |anno --------------------------------------------------------------------- b) altri incarichi ricoperti in | settori attinenti alle competenze | istituzionali del DT di durata non| inferiore a sei mesi | fino ad un massimo di punti 15 --------------------------------------------------------------------- c) titoli accademici e di studio | fino ad un massimo di punti 10