Art. 9. Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato il colloquio con esito positivo, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Coloro che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire a questa Amministrazione, entro il termine e con le modalita' che saranno indicate con apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. La graduatoria di merito sara' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando. A parita' di merito e titoli, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto ministeriale e notificata ai candidati inclusi nella graduatoria stessa. Nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi. Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative e decorrono altresi' i ventiquattro mesi di efficacia della graduatoria.