Art. 9.

Titoli  di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione e
              pubblicazione della graduatoria di merito

    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
    Coloro  che  abbiano  superato la prova orale e che intendano far
valere  i  titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994,  dovranno far pervenire a
questa  Amministrazione,  entro  il  termine  e  con le modalita' che
saranno  indicate  con apposita comunicazione, i documenti attestanti
il  possesso  dei  suddetti  titoli,  purche'  gia'  dichiarati nella
domanda di partecipazione.
    La   graduatoria   di  merito  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva
conseguita  da ciascun candidato, tenendo conto delle riserve e degli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 1 del presente bando.
    A  parita'  di merito e titoli, sara' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
    Saranno  dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso  dei  requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite
dei   posti   conferibili,   i   candidati   utilmente  collocati  in
graduatoria.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  notificata  ai  candidati  inclusi nella graduatoria
stessa.
    Nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze e, successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sara' data notizia
dell'approvazione della graduatoria mediante appositi avvisi.
    Dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana decorre il termine per le eventuali impugnative e
decorrono   altresi'   i   ventiquattro   mesi   di  efficacia  della
graduatoria.