Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni, i candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. L'importo annuo netto per il 2007(1), della borsa di studio ammonta a: euro 11.642,62 per i dottorandi residenti in Italia; euro 12.394,98 per i dottorandi residenti all'estero che possono applicare la convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale; euro 11.982,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie. Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di ricerca del dottorando. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Al termine del triennio di corso, il collegio dei docenti puo' deliberare l'estensione dell'eventuale borsa di studio fino alla conclusione del primo anno di proroga a favore di studenti di dottorato meritevoli e/o per completare attivita' di particolare valore scientifico.