Art. 9.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice.
    Qualora   l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa  subentra  altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo  annuo  netto  per  il  2007(1),  della borsa di studio
ammonta a:
      euro 11.642,62 per i dottorandi residenti in Italia;
      euro  12.394,98  per  i  dottorandi  residenti  all'estero  che
possono  applicare  la  convenzione per evitare la doppia imposizione
fiscale;
      euro 11.982,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
    Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione
del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita'
di ricerca del dottorando.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
Dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
    Al  termine  del  triennio di corso, il collegio dei docenti puo'
deliberare  l'estensione  dell'eventuale  borsa  di  studio fino alla
conclusione  del  primo  anno  di  proroga  a  favore  di studenti di
dottorato  meritevoli  e/o  per  completare  attivita' di particolare
valore scientifico.