Art. 4.

                            R i s e r v a

    Il  posto  messo  a  selezione e' riservato ai volontari in ferma
breve  o  in  ferma prefissata di durata quadriennale delle tre forze
armate  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine  o durante le
eventuali  rafferme  contratte, nonche' agli ufficiali di complemento
in  ferma  biennale  e  agli  ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato  senza  demerito  la  ferma contratta, compresa l'Arma dei
carabinieri,  a  norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
n. 215/2001,  come  modificato  dal decreto legislativo n. 236/2003 e
dal decreto legislativo n. 197/2005.
    La  riserva  opera  nel caso in cui i candidati appartenenti alla
categoria avente diritto alla riserva superino le prove d'esame.
    Nel  caso  in  cui  non  vi siano aspiranti riservatari, il posto
sara'  libero e verra' ricoperto con il candidato utilmente collocato
secondo l'ordine della graduatoria.