Art. 4. R i s e r v a Il posto messo a selezione e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata quadriennale delle tre forze armate congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, compresa l'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003 e dal decreto legislativo n. 197/2005. La riserva opera nel caso in cui i candidati appartenenti alla categoria avente diritto alla riserva superino le prove d'esame. Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari, il posto sara' libero e verra' ricoperto con il candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria.