Art. 8.

                        Titoli di valutazione

    La presente selezione e' per titoli ed esami.
    Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
    Le  categorie  dei  titoli  valutabili  ed  il  punteggio massimo
attribuibile  a  ciascuna  di  esse  sono  indicati  nella  tabella A
allegata al presente bando.
    Fermo restando la possibilita' di allegare i titoli in originale,
i  titoli  dovranno  essere  prodotti  in  una  sola  delle modalita'
indicate  nello  schema di domanda (allegato 1), parte integrante del
presente bando.
    Il  candidato  che  intenda  dichiarare  e  non allegare i titoli
dovra'  fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione degli
stessi, e per l'accertamento della veridicita' dei dati dichiarati.
    Non  si terra' conto dei titoli non conformi alle disposizioni di
legge   o   che  perverranno  all'amministrazione  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione della prova orale.