Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso  di  dottorato  di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta
del  collegio  dei  docenti ed e' composta da tre membri, compreso il
presidente,  scelti  tra  professori  e  ricercatori  universitari di
ruolo.  L'incarico  di  presidente della commissione e' affidato a un
professore   ordinario   o   straordinario,  oppure,  in  assenza  di
professori ordinari, a un professore associato.
    2.  La  commissione  puo'  essere  integrata  da  non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture  pubbliche  e private di ricerca. La nomina di tali esperti
e'  obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie
imprese.