Art. 5. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta del collegio dei docenti ed e' composta da tre membri, compreso il presidente, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. L'incarico di presidente della commissione e' affidato a un professore ordinario o straordinario, oppure, in assenza di professori ordinari, a un professore associato. 2. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese.