Art. 6.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224

    1.  I candidati idonei sono ammessi al corso di dottorato secondo
l'ordine  di graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso.
    2.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate  secondo  l'ordine  di
graduatoria ai candidati, a prescindere dalla cittadinanza. A parita'
di   merito   prevale   la  valutazione  della  situazione  economica
determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    3.  L'importo  della borsa di studio per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    4.  La  borsa  di  studio  e'  corrisposta in sei rate bimestrali
posticipate.
    5.  I  posti  non  coperti  da  borse sono assegnati ai candidati
idonei sino ad esaurimento.
    6. In caso di parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con  disabilita'  pari  o  superiore al 66%, quindi il candidato piu'
giovane d'eta'.
    7.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo  l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
piu'  graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo
corso di dottorato.
    8.  I candidati idonei che risultino, al momento dell'iscrizione,
titolari  di  assegno  di  ricerca,  di  durata  almeno  annuale  (la
titolarita'  dell'assegno  di  ricerca  deve  coincidere  con  l'anno
accademico  del  corso  di  dottorato),  possono  essere  ammessi  in
soprannumero   e   senza  diritto  alla  borsa  di  studio,  sino  ad
esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato.
    9.  I  candidati  in  possesso  di cittadinanza diversa da quella
italiana  partecipano  al  concorso  a  parita'  di  condizione con i
cittadini  italiani  e  possono  essere ammessi anche in soprannumero
sino  ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.