Art. 8. Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6 1. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio che non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il dottorando e' iscritto, sono conteggiati anche gli anni in cui il dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri corsi di dottorato sia di Ca' Foscari che di altre universita', senza conseguimento del titolo.