Art. 4. Istruttoria delle domande Le domande devono essere: a) completate con indicazione della data di effettiva presentazione, a cura del Comandante di reparto o ente; b) corredate di: una attestazione, a firma del comandante di Corpo o Ente di appartenenza, dalla quale risulti che il valutando e' in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto; documentazione caratteristica e `matricolare, comprendente i sottonotati atti: valutazione caratteristica (scheda valutativa - rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica) redatta per «partecipazione all'avanzamento a scelta per esami per il 2004» chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; dichiarazione di completezza sottoscritta dal valutando; parere dell'Autorita' giudiziaria per i marescialli capi effettivi ai reparti cui all'art. 15 delle Norme di attuazione del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere parificati tutti i quadri, compresi quelli privi di annotazioni, del foglio matricolare mod. 104, secondo la normativa vigente, a comprova del regolare aggiornamento del predetto documento. Le annotazioni o variazioni matricolari devono riferirsi ad eventi verificatosi entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.