Art. 6.

          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

    Il  diario  e  le sedi di svolgimento delle prove d'esame saranno
stabiliti,  anche  in  relazione  al  numero  dei  partecipanti  alla
procedura  valutativa,  dalla  direzione  generale  per  il personale
militare  e  comunicati  agli interessati a cura del Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri.