Art. 7. Prove d'esame La procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami consistera': a) nel superamento di: una prova basata su test culturali e tecnico-professionali, una prova basata su test su materie tecnico-professionali, secondo i programmi allegati al presente decreto; b) nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuno dei test di cui alla precedente lettera a). La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove d'esame, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso.