Art. 7.

                            Prove d'esame

    La  procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per esami
consistera':
      a) nel superamento di:
        una prova basata su test culturali e tecnico-professionali,
        una prova basata su test su materie tecnico-professionali,
    secondo i programmi allegati al presente decreto;
      b) nella  valutazione  dei  titoli  posseduti dai candidati che
hanno  conseguito  un  punteggio  di  almeno  diciotto  trentesimi in
ciascuno dei test di cui alla precedente lettera a).
    La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
d'esame,  ancorche'  dovuta  a  causa  di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso.