Art. 9.

              Assunzione in servizio e periodo di prova

    L'assunzione    sara'    subordinata    all'accertamento    della
disponibilita'  finanziaria sul bilancio dell'Ateneo e secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
l'Universita'  Ca'  Foscari  Venezia  entro il termine previsto dalla
nota  d'invito.  Decorso tale termine, fatta salva la possibilita' di
una  sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato e
giustificato  impedimento,  non  si  da'  luogo alla stipulazione del
contratto di lavoro.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai Contratti Collettivi di
lavoro  del  comparto  Universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'Universita', nonche' dalle norme comunitarie in materia.
    E'  in  ogni  caso  condizione  risolutiva  del  contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
    I  dipendenti  assunti  saranno  inquadrati  nella  categoria  C,
posizione   economica  C1  -  area  tecnica  tecnico  scientifica  ed
elaborazione dati.
    Il   trattamento  economico  e'  quello  previsto  dal  Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
    Il  dipendente  assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
    Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal Contratto
Collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
Amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Ai  sensi  del  vigente  CCNL  del  comparto  Universita'  non e'
soggetto  al  periodo  di  prova il vincitore gia' dipendente a tempo
determinato da almeno due anni.
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia all'art. 17 del vigente
Contratto Collettivo di Lavoro.