Art. 12.
    Ai primi posizionati in graduatoria cittadini di uno Stato membro
dell'Unione  Europea  viene  conferita  la borsa di studio, fino alla
concorrenza  del  numero  di  borse  disponibili,  attribuite secondo
l'ordine  di  cui agli articoli 5, comma a) e 6, comma 1. I rimanenti
idonei possono partecipare al corso di dottorato senza borsa, fino al
numero  di  posti  previsti,  mediante  il  pagamento  di tasse e dei
contributi  nella  misura pari al contributo massimo previsto per gli
studenti   iscritti   ai   corsi   universitari  (art. 24,  comma  6,
Regolamento  dell'Universita'  degli studi per gli Studi di dottorato
di ricerca).
    I  cittadini  extracomunitari  che superino le prove d'esame sono
ammessi  al  dottorato  di  ricerca  in  soprannumero, senza borsa di
studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita'  per  eccesso.  Gli  stessi,  ai  sensi  di  cui al citato
art. 24,  comma 6, sono tenuti al pagamento di tasse e dei contributi
nella  misura  pari  al  contributo massimo previsto per gli studenti
iscritti ai corsi universitari.
    Sono esentati dal pagamento delle tasse e contributi gli iscritti
ai corsi di dottorato senza borsa di studio che versino in situazione
di handicap.