Art. 10. Ammissione ai corsi I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore. Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sul sito internet dell'Universita' tramite il SIFA online - Servizi di ammissione, entro dieci giorni dalla data dei colloqui. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro cinque giorni (lavorativi) dalla pubblicazione delle graduatorie. In tal caso subentra il candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. In mancanza di candidati idonei nell'ambito di un corso della Graduate School i corrispondenti posti e borse di studio potranno essere assegnati ai candidati risultati idonei in altro corso, secondo i criteri determinati dal Consiglio direttivo della Graduate School. Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso: a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca.