Art. 10.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso  di dottorato. A parita' di punteggio prevale l'eta' minore. Le
graduatorie   degli  idonei  saranno  pubblicate  sul  sito  internet
dell'Universita'  tramite  il  SIFA  online  - Servizi di ammissione,
entro dieci giorni dalla data dei colloqui.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro    accettazione   entro   cinque   giorni   (lavorativi)   dalla
pubblicazione  delle  graduatorie.  In tal caso subentra il candidato
successivo  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    In  mancanza  di  candidati  idonei nell'ambito di un corso della
Graduate  School  i  corrispondenti  posti e borse di studio potranno
essere  assegnati  ai  candidati  risultati  idonei  in  altro corso,
secondo  i criteri determinati dal Consiglio direttivo della Graduate
School.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo in materia di
dottorato di ricerca.