Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di: ragioniere e perito commerciale ovvero analista contabile ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale equipollente per legge. I candidati devono, pena esclusione dal concorso, possedere uno dei sopraelencati titoli di studio quinquennali; l'eventuale possesso di titolo di studio superiore (es. diploma di laurea) non assorbe il possesso di alcuno dei predetti titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado e pertanto non e' requisito per l'ammissione al concorso di cui trattasi. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione. b) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione europea. Ai sensi dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; c) eta' non inferiore agli anni 18; d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici; f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati entro l'anno 1985; g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, a i sensi dell'art. 127, 1 comma, lettera d) dei testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) non aver riportato una condanna penale che comporterebbe il licenziamento da parte di questa Amministrazione. Ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994 ed in particolare dell'art. 3, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea debbono: 1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; 2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 3) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.