Art. 11.

       Stipula delle convenzioni - Efficacia della graduatoria

    1.   Con   i   soggetti   utilmente   collocati   in  graduatoria
l'amministrazione stipulera' le convenzioni di cui al precedente art.
1   in   cui   saranno   precisate   le   condizioni  di  svolgimento
dell'attivita' oggetto delle stesse.
    2.  La graduatoria finale, risultante all'esito della valutazione
dei  titoli  e delle esperienze nonche' dell'applicazione dei criteri
di  preferenza e precedenza di cui al presente avviso, sara' efficace
per i ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione.