Art. 11. Stipula delle convenzioni - Efficacia della graduatoria 1. Con i soggetti utilmente collocati in graduatoria l'amministrazione stipulera' le convenzioni di cui al precedente art. 1 in cui saranno precisate le condizioni di svolgimento dell'attivita' oggetto delle stesse. 2. La graduatoria finale, risultante all'esito della valutazione dei titoli e delle esperienze nonche' dell'applicazione dei criteri di preferenza e precedenza di cui al presente avviso, sara' efficace per i ventiquattro mesi successivi alla data di approvazione.