Art. 2.

                Caratteristiche della collaborazione

    1.   Le   attivita'  oggetto  delle  convenzioni  saranno  svolte
personalmente  dai  soggetti selezionati, in autonomia, senza vincoli
di  subordinazione,  in  via non esclusiva, utilizzando i locali e le
attrezzature messe a disposizione dal Ministero della salute.
    2. In ogni caso, nel corso di durata delle convenzioni i soggetti
selezionati  non  potranno  svolgere  attivita'  lavorativa di natura
subordinata   o  autonoma  in  favore  di  aziende  che  producono  o
commercializzano  dispositivi  medici,  ivi  compresi  i  dispositivi
medico-diagnostici in vitro, ne' di organismi notificati.