Art. 2. Caratteristiche della collaborazione 1. Le attivita' oggetto delle convenzioni saranno svolte personalmente dai soggetti selezionati, in autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Ministero della salute. 2. In ogni caso, nel corso di durata delle convenzioni i soggetti selezionati non potranno svolgere attivita' lavorativa di natura subordinata o autonoma in favore di aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, ivi compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, ne' di organismi notificati.