Art. 3. Durata - Compenso 1. La durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e' di dodici mesi. 2. L'importo del compenso, pari per ciascun esperto a euro 40.000,00, si intende al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto e degli oneri a carico del Ministero della salute, come da disposizioni di legge. 3. Il pagamento del compenso di cui al precedente comma 2 avverra' in rate mensili posticipate.