Art. 3.

                          Durata - Compenso

    1.  La durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e' di
dodici mesi.
    2.  L'importo  del  compenso,  pari  per  ciascun  esperto a euro
40.000,00,  si  intende al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali  a  carico  dell'esperto  e  degli  oneri  a carico del
Ministero della salute, come da disposizioni di legge.
    3.  Il  pagamento  del  compenso  di  cui  al  precedente comma 2
avverra' in rate mensili posticipate.