Art. 8.

              Valutazione dei titoli e delle esperienze

    1.  La  selezione dei candidati ammessi avverra' sulla base della
valutazione  dei  titoli  presentati  e  delle  esperienze lavorative
maturate secondo i criteri stabiliti ai commi successivi.
    2.   La   commissione   di  cui  al  precedente  art.  6  dispone
complessivamente di 100 punti.
    3. Il punteggio riservato ai titoli e' 40/100, cosi' suddiviso:
      a) voto  di laurea superiore a 105/110 o voto di diploma pari a
60/60 o a 100/100: 10 punti;
      b) titoli   post-universitari  (corsi  di  perfezionamento,  di
specializzazione  ecc), rilasciati da universita' o istituti pubblici
in materie inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10 punti;
      c) diploma di valutatore dei sistemi di qualita': punti 10;
      d) pubblicazioni inerenti all'oggetto delle convenzioni: max 10
punti.
    4.  Il punteggio riservato alle esperienze maturate dai candidati
e' 60/100, cosi' distribuito:
      a) precedenti   esperienze  lavorative  pertinenti  all'oggetto
delle convenzioni per un periodo superiore all'anno: max 50 punti;
      b) precedenti  esperienze lavorative nel settore di prodotti di
interesse sanitario: max 10 punti.
    5.  A conclusione della procedura la commissione rendera' noto il
risultato  dei giudizi complessivi per ciascun candidato e compilera'
una  graduatoria  di  merito  che  sara' pubblicata sul sito internet
www.ministerosalute.it.
    6.  Nella  quota riservata, a parita' di votazione finale precede
il candidato in possesso della laurea specialistica in bioingegneria.
    7.   Qualora   non  fossero  selezionati  in  numero  sufficiente
candidati  in possesso del diploma di laurea o laurea specialistica o
magistrale  in  ingegneria o fisica, le convenzioni ad essi riservate
saranno  in  tutto  o  in  parte stipulate con i candidati, utilmente
collocati in graduatoria, in possesso degli altri titoli di studio di
cui al precedente art. 4, comma 1, lettera a) n. 1.
    8.  A  parita'  di  votazione  totale,  precede il candidato piu'
giovane  di  eta'. Nella quota non riservata il candidato in possesso
di  una  delle  lauree  indicate all'art. 4, comma 1, lettera a) n. 1
precede,  a  parita' di votazione totale, il candidato in possesso di
altre lauree o il candidato in possesso di diploma.
    9.  Ai  candidati  utilmente  collocati in graduatoria sara' data
comunicazione con lettera raccomandata a/r.