Art. 12.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio indicate a bando, vengono assegnate secondo
l'ordine  definito  nella  graduatoria  generale  di merito formulata
dalla Commissione giudicatrice.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da Enti
esterni,  i  Candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    Le  borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica
attivita'  di  ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di
tale attivita'.
    Le   borse   di   studio  vengono  erogate  con  cadenza  mensile
posticipata.
    In  caso di mancata corresponsione di una o piu' rate per ritardi
amministrativi, queste verranno cumulate con le rate successive.
    Le  borse  di studio di dottorato non possono essere cumulate con
altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  del  50%  per
soggiorni  all'estero  di  durata non inferiore al mese; tali periodi
non devono eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato.
    Non  puo'  fruire  di  borsa  di studio di dottorato chi ne abbia
fruito in precedenza.