Art. 12. Borse di studio Le borse di studio indicate a bando, vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da Enti esterni, i Candidati possono scegliere di quale borsa fruire in relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito. Le borse di studio che prevedano lo svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'. Le borse di studio vengono erogate con cadenza mensile posticipata. In caso di mancata corresponsione di una o piu' rate per ritardi amministrativi, queste verranno cumulate con le rate successive. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato del 50% per soggiorni all'estero di durata non inferiore al mese; tali periodi non devono eccedere la meta' dell'intera durata del dottorato. Non puo' fruire di borsa di studio di dottorato chi ne abbia fruito in precedenza.