Art. 13. La Borsa di Studio e' confermata per l'anno accademico successivo, previo il mantenimento dei requisiti di merito, verificato e deliberato dal collegio dei docenti competente. La rinuncia al proseguimento degli studi comporta l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti oltre il periodo di regolare frequenza deliberato dal collegio dei docenti.