Art. 13.
    La   Borsa   di   Studio  e'  confermata  per  l'anno  accademico
successivo,   previo   il   mantenimento  dei  requisiti  di  merito,
verificato e deliberato dal collegio dei docenti competente.
    La  rinuncia  al  proseguimento degli studi comporta l'obbligo di
restituzione  degli  importi eventualmente percepiti oltre il periodo
di regolare frequenza deliberato dal collegio dei docenti.